LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sulla eccezione proposta
 dalla difesa del "Lanificio Marisa di Bruschi Marisa" nei ricorsi nn.
 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990,
 con la quale si osserva che  non  puo'  essere  sospeso  il  processo
 tributario  ai  sensi  dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429,
 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516,  anche
 in  pendenza  di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto
 di base e cioe' le bolle alterate;
    Sentito il rappresentante dell'ufficio;
                             O S S E R V A